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Le Autorità d’ambito in Campania e relative funzioni Il servizio idrico integrato Il Servizio idrico integrato è stato istituito in Italia con la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ( nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee. Il S.I.I. ha lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, già esercitati in forma diretta od in appalto dai singoli comuni nel quadro delle funzioni loro attribuite dalle relative leggi di settore, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito. La riforma del sistema ha lo scopo evidente di tutelare l’uso delle risorse idriche nell’interesse degli utenti e dell’ambiente creando le condizioni per la programmazione, la realizzazione e la gestione di fondamentali interventi di estensione, miglioramento e manutenzione delle reti acquedottistiche e fognarie nonché degli impianti depurativi, sulla base di sistemi gestionali improntati a criteri di economicità ed efficienza allo scopo di ridurre gli sprechi e le cause di inquinamento ambientale. ( (vedi anche l’art. 144 del D.lgs 152/2006 ove, tra l’altro viene dichiarata la natura di bene pubblico dell’ acqua) Il S.I.I. è oggi organizzato per ambiti territoriali ottimali la cui delimitazione è stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base dei criteri di: a) rispetto della unità del bacino idrografico o di sub bacino; b) superamento della frammentazione delle gestioni; c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.
Le Autorità d’Ambito in Campania La legge regionale definisce le forme di collaborazione fra gli enti locali compresi nel relativo territorio per l’organizzazione del servizio idrico integrato. Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme per la tutela dell’ambiente”, subentrato alla legge 36/94, mantiene sostanzialmente invariata la struttura organizzativa del servizio idrico integrato di cui alla legge 36/94, introducendo peraltro, con il Titolo III della Parte III ( Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi ) importanti innovazioni anche per l’ applicazione del principio comunitario del chi inquina paga. Si riconosce personalità giuridica alle Autorità d’ambito che presiedono al governo dei singoli ATO sancendo, in modo esplicito, il trasferimento ad esse dell’esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, nonché l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
Nella Regione Campania sono stati istituiti con legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, n. 4 ATO nella forma di consorzio obbligatorio fra i comuni e le province compresi nel territorio dei rispettivi ambiti, con la denominazione di Enti d’ambito. Un quinto ambito denominato “ Terra di lavoro”, in corso di costituzione, è stato istituito con l’art, 3 della legge n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l’anno 2007) estrapolando dall’Ente d’ambito Napoli Volturno tutto il territorio della Provincia di Caserta, Attualmente risultano effettivamente costituiti ed operanti nella Regione Campania gli ATO n 1 – “Calore Irpino”; n. 2 –“ Napoli Volturno”; n.3 – “Sarnese Vesuviano”; n. 4 – “Sele”.
Gli enti d’ambito della Regione sono stati dotati fin dalla loro origine di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa (art. 4 L.R. 14/97) e definiti consorzi obbligatori amministrativi di funzioni.
Le funzioni delle Autorità d’Ambito sono definite oggi dal D lgs 152/2006, sopra citato, nonché dalla legge regionale della Campania 21-5-1997, n. 14, peraltro non ancora adeguata alla disciplina intervenuta successivamente alla legge 36/94, contenenti le direttive per l’ esercizio delle competenze.
Competenze delle Autorità d’ambito nella organizzazione del servizio idrico integrato
Le funzioni delle Autorità d’ambito sono principalmente le seguenti; a) Provvedere, a norma dell’art. 149 del D lgsl. 152/2006 alla predisposizione e/o all’aggiornamento del Piano d’ambito contenente i seguenti documenti necessari alla definizione degli interventi utili al conseguimento degli obiettivi del Servizio idrico integrato: 1 – ricognizione delle infrastrutture; 2 – programma degli interventi; 3 – modello gestionale ed organizzativo; 4 – piano economico finanziario.
Il programma degli interventi ha cadenza pluriennale ed è realizzato per mezzo di piani annuali di attuazione (art. 8 L.R. 14/97)
b) Scegliere la forma di gestione del servizio tra quelle indicate all’art. 113 del T.U. delle leggi nell’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e da ultimo modificato dall’art. 14 del D.L. 30/9/03 n. 269 in accompagnamento alla legge finanziaria 2004.
Secondo tali disposizioni, richiamate pure dall’art. 150 del Dlgsl. 152/2006, l’affidamento della concessione del servizio può essere disposta dall’Autorità d’ambito, nel rispetto delle discipline di settore e della normativa UE:
- a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;[1]
c) procedere alla stipula della convenzione con il gestore del S.I.I. per tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ATO e del relativo disciplinare da redigersi sulla base dei criteri inerenti alla regolazione dei rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato indicati all’art. 151 del Dlgsl. 152/2006 nonché della convenzione e del disciplinare tipo indicati all’art. 13 della L.R. 14/97.
La gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto responsabile per ciascun ATO, nel rispetto del principio di unitarietà della gestione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 148, c. 5 del Dlgsl. 152/2006, che da facoltà ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti di non aderire alla gestione unica del S.I.I. qualora siano verificate determinate condizioni di efficienza del servizio, ferma restando la loro partecipazione obbligatoria all’ATO di pertinenza.
d) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato che deve essere applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione contemplando agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per le categorie a reddito più basso.
e) La vigilanza nella gestione del servizio idrico integrato affinché sia assicurato il rispetto della convenzione e del disciplinare nonché la effettiva applicazione delle tariffe approvate. f) L’approvazione dei regolamenti del gestore per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e della relativa carta dei servizi.
Funzioni dell’Autorità d’ambito nella tutela delle acque destinate al consumo umano
g) A norma del D lgsl. 2 febbraio 2001 n. 31 l’Autorità d’ambito d’intesa con la ASL interessata e con il gestore: a) indica i provvedimenti necessari a ripristinare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano in caso di non corrispondenza dei valori rilevati ai parametri di legge; b) dispone, previo parere dell’ASL, i provvedimenti di ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano h) Proporre alla Regione la individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto ( art. 21 D. Lgs. 258/2000) i) L’espletamento di ogni altra funzione prevista dalla normativa di settore.
Funzioni dell’Autorità d’ambito nella vigilanza sugli scarichi in pubblica fognatura
Il D.lgs 152 /2006 ha sostituito integralmente la precedente normativa autorizzatoria degli scarichi dei reflui di cui al D. lgsl. n. 152 dell’11 maggio 1999 confermando peraltro, all’art 124 l’obbligo della preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi ad eccezione di quelli delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura che sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti del gestore del servizio. Tutti gli scarichi delle acque reflue industriali e delle attività produttive sono soggetti all’ obbligo di autorizzazione con l’irrogazione di sanzioni anche di carattere penale a carico del titolare dell’attività inadempiente Sono fatte salve le attività produttive assimilate alle domestiche nei casi previsti dall’art. 101 del D. lgs.152/2006. La competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, salvo diversa disciplina regionale, è attribuita alla Provincia nel caso in cui lo sverso dei reflui sia effettuato nei corpi idrici superficiali e alle Autorità d’Ambito per gli sversi in pubblica fognatura. Le autorizzazioni hanno durata quadriennale e sono soggette a rinnovo per eguale periodo su istanza del titolare dell’attività da inoltrarsi all’Autorità d’ambito un anno prima della scadenza di quella in atto. I titolari delle attività produttive assimilate sono tenuti comunque a fare richiesta di riconoscimento della assimilazione all’Autorità d’ambito. Le spese occorrenti fanno carico al richiedente.
Con Deliberazione n 21 del 28 dicembre 2006 il C.d:A. dell’Ente d’Ambito Napoli Volturno ha approvato il Disciplinare contenente l’indicazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi industriali nelle fognature pubbliche, il cui documento è stato pubblicato su questo stesso sito web. La Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 1220 del 6 luglio 2007, ha adottato il Piano di tutela delle acque redatto ai sensi dell’art. 44 del D. Lgsl n. 152/1999. In relazione a tale documento la Regione ha successivamente adottato la Deliberazione di G,R, n, 1350 del 6 agosto 2008 contenente la Disciplina degli scarichi delle categorie produttive assimilabili alle domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera f) del D.lgs n. 152/2006.
L’esercizio delle funzioni dell’Autorità d’ambito. In base all’art. 12 della LR. 14/97 dal momento della sua costituzione l’Ente d’Ambito esercita tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziate; con la sottoscrizione della convenzione con il gestore del Servizio idrico integrato cessano le gestioni esistenti, Fermo restando che, a norma dell’art.143 del D. lgs. 152/2006 gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio ai sensi dell’art.822. e seguenti del C.C , (pertanto restano inalienabili se non nei modi consentiti dalla legge,) essi vengono affidati in concessione d’uso gratuita al gestore del S.I.I. per tutta la durata della gestione nei limiti necessari alla conduzione dei servizi idrici ( art. 153 D.lgs. 152/2006). Spetta all’Autorità d’ambito la tutela di detti beni ai sensi di legge. Le spese relative al funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito fanno carico agli enti locali ricadenti nel relativo territorio.( art. 148, comma 4 del D. lgs. 152/2006) e, parzialmente, ai sensi dell’art. 154, comma 1 dello stesso D.lgs. 152/2006, sono inserite tra le voci di costo da inserire nel calcolo della tariffa del S.I.I.
(U.Bruni)
[1] 1) Con l’art. 23-bis del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n. 133, la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ( tra i quali rientrano i servizi idrici) subisce nuove e sostanziali modificazioni, soprattutto per quanto si riferisce alle modalità di affidamento, intese a meglio garantire la concorrenza. Il comma 2 dell’art. 23-bis prevede che la modalità ordinaria per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali sia quello della procedura competitiva ad evidenza pubblica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, nel rispetto dei principi del Trattato della C.E. e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ed in particolare, dei principi di economicità , efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. E’ tuttavia ammesso , in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che non permettano un efficace ricorso al mercato, l’affidamento possa avvenire in deroga al principio generale di cui sopra, nel rispetto della disciplina comunitaria ( si evidenziano i casi dello affidamento a società mista e del cosiddetto affidamento in house prividing ). In tali casi l’affidamento è subordinato alla pubblicità adeguata della scelta da parte dell’Ente affidante, motivandola in base ad una analisi di mercato e, contestualmente, trasmettere una relazione contenente gli esiti della verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore per il parere sui profili di competenza.( L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella adunanza del 16 ottobre 2008 ha deliberato le procedure di applicazione di tale disposizione). Il comma 10 dell’art. 23-bis rinvia alla emanazione di uno o più regolamenti governativi la definizione delle modalità attuative della riforma dei servizi pubblici locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In proposito allo affidamento della gestione a società mista il Consiglio di stato , a partire dalla pronuncia della Sez. V del 3 febbraio 2005, n. 272 ha più volte sostenuto che non sia necessario un secondo procedimento di gara per l’affidamento del servizio pubblico, dopo la prima gara esperita per la scelta del socio privato, nell’intesa che sia chiarito dagli atti di gara che ad esso verrà affidata la effettiva gestione del servizio |
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giovedė 09 settembre 2010
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